FAQ LEGALI per chi viene bloccato

Testo tratto da www.fuoriluogo.it

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER CONSUMO PERSONALE DI SOSTANZE PSICOTROPE ILLECITE
Frequently Asked Questions sulle sanzioni amministrative per possesso di sostanze in quantità inferiore alle tabelle della Legge Fini Giovanardi.

Le forze dell’ordine mi hanno trovato in possesso di un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente (inferiore alle soglie previste dalla legge Fini Giovanardi).*

1. Quali norme si applicano? Quali sono l’iter e le sanzioni a cui vado incontro?

In materia di sostanze stupefacenti esiste nell’ordinamento italiano un T.U. che regolamenta l’intero settore: il D.P.R. n. 309\90, recentemente modificato con la legge n. 49 del 2006.
Nel caso di possesso di un modico quantitativo di sostanza stupefacente la disciplina è contenuta sostanzialmente nell’articolo 75, norma piuttosto complessa. Volendo sintetizzare il procedimento amministrativo che tale norma delinea si segnalano le principale fasi: gli organi di polizia procedono alla redazione di un verbale di contestazione di illecito amministrativo ed eventualmente, nel caso in cui il segnalato al momento dell’accertamento abbia la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, al ritiro della patente di guida. Tale verbale viene inviato entro trenta giorni al Prefetto competente, mentre la sostanza stupefacente sequestrata viene sottoposta ad analisi tossicologica. Entro quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il Prefetto, a seguito di colloquio con l’interessato, decide quale sanzione o quali sanzioni eventualmente applicare, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno, tra la sospensione della patente di guida o il divieto di conseguirla, la sospensione della licenza di porto d’armi o il divieto di conseguirla, la sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o il divieto di conseguirli, la sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o il divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario. In tale contesto il Prefetto può anche formulare l’invito a seguire un programma terapeutico personalizzato presso un’apposita struttura.
Nell’ipotesi in cui si tratti della prima segnalazione per detenzione di “droghe leggere” e se nel corso del colloquio ricorrono elementi tali da fare presumere che la persona si asterrà per il futuro dall’usare nuovamente stupefacenti, il procedimento può anche concludersi con l’invito formale a non fare più uso di tali sostanze.

2. Ho diritto ad essere assistito da un avvocato?

Nell’immediatezza gli organi accertatori non hanno alcun obbligo di invitare l’interessato a nominare un difensore di fiducia né hanno alcun obbligo di nominarne uno di ufficio. Se l’interessato ritiene potrà comunque farsi assistere da un legale nel corso dell’iter amministrativo.

3. Le forze dell’ordine sono tenute a rilasciare un verbale nell’immediatezza del fatto? Come devo comportarmi se questo non avviene?

L’art. 75 del D.P.R. n. 309/90 prevede l’obbligo della contestazione immediata, ove possibile, ed inoltre l’art. 103 dello stesso decreto impone il rilascio immediato all’interessato di copia del verbale di esito del controllo eseguito. Qualora ciò non avvenisse il vizio formale potrà essere fatto valere successivamente, ma per evitare di ritrovarsi con una contestazione non corrispondente ai fatti accertati è opportuno chiedere, ai sensi della norma appena citata, copia dell’atto redatto.

4. Sono tenuto a seguire le forze dell’ordine in caserma?

Trovandosi in una fase in cui la vicenda potrebbe ancora sfociare in un procedimento penale, le forze di polizia hanno facoltà di invitarti a seguirle in caserma.

5. Le forze dell’ordine hanno perquisito il mio appartamento alla ricerca di droga, pur senza avere un mandato del giudice (non è stato attivato alcun procedimento penale). È legittimo?

Gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, possono procedere in ogni luogo, a prescindere da una preventiva autorizzazione da parte del magistrato o da un ordine di questi, al controllo e all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali, quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. In casi di particolare necessità ed urgenza, che non consentono di richiedere l’autorizzazione telefonica al magistrato, possono altresì procedere a perquisizione. Ovviamente nel caso di un controllo con esito positivo, come nel caso prospettato, gli operatori di polizia avranno facoltà di ricercare sostanza stupefacente in tutti i luoghi ricollegabili al sospettato.

6. Quando le forse dell’ordine mi hanno fermato, mi sono mostrato collaborativo e ho subito ammesso di essere un consumatore occasionale di cannabis. Questo mi gioverà?

Tale comportamento è certamente positivo, anche se non sempre un simile contegno verrà reso noto a chi applica in concreto le sanzioni, dal momento che il verbale viene compilato su di un prestampato in cui non si dà atto del comportamento del soggetto controllato.

7. Posso rimandare il momento delle analisi finché non sarò sicuro di essere “pulito?”

Il momento delle analisi può essere rinviato anche perché solo dopo averle eseguite si potrà ottenere la patente.

8. Temo che mi arrivi una convocazione del Prefetto a casa. Come posso fare per impedire che la mia famiglia venga a conoscenza dell’accaduto e proteggere la mia privacy? Il fatto che io sia minorenne fa differenza?

Semplicemente eleggendo un domicilio diverso al momento della contestazione. Il fatto di essere minorenne comporta invece l’obbligo per il Prefetto che i genitori vengano informati delle circostanze di fatto e resi edotti sulla possibilità che il ragazzo si rivolga ad una struttura competente, salvo che ciò non contrasti con le esigenze educative del minore.

9. È normale che sia io a sostenere le spese per le analisi necessarie a riavere indietro la patente?

Purtroppo così funziona in Italia.

10. Sono stato trovato in possesso di cannabis. Mi è stato proposto un “programma terapeutico” presso il Sert. Mi conviene accettare? Che succede se non accetto?

Seguire un programma terapeutico non può che essere una libera scelta, tuttavia può essere una valida alternativa alle ulteriori sanzioni amministrative.

11. Il fatto che io sia incorso nella sanzione amministrativa risulterà in seguito? Se sì, per quanto tempo? E in che tipo di registro?

Non sono previsti archivi ufficiali di persone sottoposte a sanzione amministrativa, ma certamente il fascicolo in Prefettura è destinato a restare e non è escluso che, almeno in via ufficiosa, esso non sia già in versione informatica.

12. Avrò la fedina penale sporca?

Le sanzioni amministrative non vengono annotate sul certificato penale che quindi rimarrà immacolato.

13. Studio per diventare infermiere/medico/avvocato/magistrato/ho intenzione di partecipare a un concorso pubblico/di arruolarmi nelle forze armate. Il fatto di essere incorso nelle sanzioni amministrative potrebbe pregiudicare il mio futuro professionale?

Al momento non sembra che ci siano riflessi negativi professionali per chi è incorso in sanzioni amministrative e per partecipare ad un concorso pubblico non è richiesta alcuna informazione su eventuali sanzioni amministrative subite. Lo stesso discorso varrebbe per chi intende arruolarsi nelle forze armate, tuttavia non va dimenticato che gli accessi a determinate carriere sono accompagnati, da sempre, da informazioni riservate destinate a rimanere ignote al soggetto privato.

14. Per quanto tempo restano tracce di Thc (il principale principio attivo della cannabis) nell’organismo?

Per verificare una assunzione pregressa, risalente ad esempio a diversi mesi prima, l’esame più appropriato è quello del capello. L’esame delle urine, che è anche quello più frequentemente utilizzato, con i metodi abituali di indagine consente di collocare l’assunzione in un arco di tempo variabile di 2-3 giorni per la cocaina, 5-7 per l’eroina, un mese ed oltre per la cannabis.
Sia l’esame delle urine che quello del capello si limitano ad indicare l’uso delle sostanze e non aggiungono ulteriori elementi sulla correlazione fra l’assunzione delle stesse e gli effetti prodotti nell’organismo. Informazioni su quest’ultimo aspetto si possono ottenere con l’esame del sangue. Di solito l’andamento degli effetti fisici e psichici prodotti dalla sostanza segue infatti l’andamento delle concentrazioni ematiche: maggiore sarà la concentrazione nel sangue e maggiore sarà l’effetto prodotto. Approssimazioni della concentrazione ematica possono essere ottenute con l’esame della saliva e soprattutto, nel caso dell’alcol, dell’aria espirata: il famoso “palloncino”. Nel caso dell’alcol sono state stabilite e raccomandate, anche per gli accertamenti di carattere legale, delle soglie di concentrazione indicative dei diversi effetti psichici e psicomotori. La stessa cosa non è avvenuta per le altre sostanze, nonostante il razionale scientifico sia il medesimo.

15. Sono stato fermato dai carabinieri dopo avere acquistato una piccola quantità di marijuana. Posso rifiutarmi di fare le analisi del sangue? Se mi rifiuto in quali sanzioni incorro?

È chiaro che non esiste da parte del prefetto coercizione a sottoporsi a delle analisi, ma di fatto, se l’interessato rifiuta, il prefetto potrà non solo irrogare una o più sanzioni amministrative per un certo periodo di tempo (lungo), ma anche non restituire la patente di guida. Difatti, l’art. 75 del Testo in materia di stupefacenti al comma 11, sancisce che solo al termine dei ciclo di analisi, il prefetto, revoca la sanzione se il programma terapeutico ha dato esito positivo.

16. Sono un militare. In caserma sono stato sottoposto a un test antidroga con risultato immediato e sono risultato negativo, ma alcuni miei colleghi sono stati sottoposti allo stesso test più di una volta nel giro di poche settimane. Posso rifiutare di sottopormi a un eventuale secondo test per questione di principio? Se rifiutassi sarei perseguibile, dato il mio status di militare?

Proprio per una questione di status ricoperto, non puoi rifiutarti di sottoporti ad eventuali altre analisi. Il rifiuto potrebbe essere interpretato in modo equivoco e d’altra parte è piuttosto ordinario che negli ambienti militari venga chiesto – per verificare la presenza o meno di sostanze – che la persona si sottoponga periodicamente a dei controlli.

Le risposte a carattere giuridico sono a cura dell’avvocato Marcello Petrelli, Lecce e di Maria Pia Scarciglia di Bologna, mentre sui test antidroga e la persistenza dei principi attivi nell’organismo riportiamo il parere di Pier Paolo Pani, Medicina delle Tossicodipendenze, Cagliari

*Secondo le norme attualmente in vigore, superando la soglia della quantità media detenibile si incorre nell’accusa di spaccio con relativa attivazione di un procedimento penale. La quantità media detenibile in milligrammi di principio attivo (tabella I) è la seguente:

Eroina: 250 mg
Cannabis: 500 mg
Amfetamina: 500 mg
Cocaina: 750 mg
Mdma (ecstasy): 750 mg
Lsd: 0,150 mg

2 Risposte to “FAQ LEGALI per chi viene bloccato”

  1. francesco Says:

    sono stato trovato con 4 grammi di hashisc,per la prima volta, vorrei sapere se quando sarò chiamato a collocquio saro sottoposto a esama delle urine o non è abituale farlo per chi è stato fermato per la prima volta? più o meno quante sono le possibilità che non me li facciano GRAZIE!!!
    CIAO!!!!!!!!!

  2. lele Says:

    non te le faranno fare; è la prima volta, riceverai un ammonizione e firmerai una carta dove ti impegni solennemente a non fumare più, la quale poi ti verrà spedita a casa una volta che il prefetto sara’ in possesso dell analisi tossicologica di quello che avevi. Se in futuro ti ribeccano ti fanno passare per il Sert sicuramente. NB la Motorizzazione potrebbe chiamarti in futuro per vedere se detieni i requisiti psicofisici per mantenere la patente… Se vieni ribeccato in futuro sicuramente ti chiama, passi come ho detto per il sert per la terapia e ti mandano a Medicina Legale per i test di rito spalmati su un lungo arco temporale ovviamente a tue spese.
    Vedila cosi’ il gioco non vale la candela… trova 1 altro sport:)
    CONSIGLIO: NON ASPETTARE CHE TI CHIAMINO dai segno di maturità se cerchi il numero del NOT nucleo operativo tossicologico della tua città (vai sul sito della prefettura) e chiami illustrando la faccenda.. ti convocheranno prima del dovuto.
    vita vissuta… 😉

Lascia un commento